Condizioni
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Condizioni generali

di contratto di vendita di pacchetti turistici


1)NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premesso che:
a) il decreto legislativo n.111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95);
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 16 delle presenti Condizioni generali di contratto;
La nozione di “pacchetto turistico” (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2)FONTI LEGISLATIVE

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è regolato, dalle disposizioni – in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95 e dal Codice del Consumo.

3)INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA.

Angoli di Toscana tours
di Silvia Fornacini
con sede legale in Via Giardinella, 20 52031 Anghiari – Arezzo – Italy
DIA del Comune di Anghiari del 27/05/2008 prot. n° 4890
Polizza Assicurativa n° 30281451 di Unipol Assicurazioni

Periodo di validità del programma__________________ I prezzi sono espressi in Euro Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinati dall’articolo 11.

4)PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, di tipo elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne conserverà una copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comma 2 Cod. del Consumo prima dell’inizio del servizio.

5)PAGAMENTI

La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della stipula del contratto ovvero all’atto della richiesta impegnativa risultano dal modulo di contratto. Gli acconti versati costituiranno caparra confirmatoria ex art.1385 c.c., secondo quanto prescritto dall’art.7, lett. D del D.Lgs. 17.3.1995 n.111. Resta inteso che nei casi di applicazione delle penali per recesso, ai sensi del successivo art.5. IV° comma, l’organizzatore non potrà avvalersi della caparra confirmatoria, ma è espressamente autorizzato dal consumatore a trattenere le somme ricevute come acconti, a valere sulla penale ad esso spettante. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

6)PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante e delle coperture assicurative; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nel contratto.

7)RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente art.4 in misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra il consumatore ha diritto, alternativamente: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate dal 1° comma, saranno addebitati il costo individuale di gestione pratica e la penale, nella misura indicata nel modulo di contratto sottoscritto.

8)MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore, per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore avrà facoltà di accettare il pacchetto turistico alternativo proposto (ai sensi del II° e III° comma del precedente articolo 5). In caso di mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto ai sensi del precedente art.5, l’organizzatore che annulla restituirà al consumatore la somma dallo stesso versata ed incassata dall’organizzatore ovvero il doppio di tale somma, ove ricorrano gli estremi per l’applicazione della caparra confirmatoria di cui al precedente art.3. La dazione della caparra dovrà intendersi comprensiva anche di ogni eventuale ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto di cui al comma II dell’art.13 del D.Lgs. 111/95. Resta inoltre inteso che la somma oggetto di restituzione non potrà mai essere superiore al doppio dell’importo che il consumatore sarebbe tenuto a versare ai sensi del precedente art.5, comma IV, ove fosse egli ad annullare. L’applicazione della caparra è comunque esclusa nei casi di annullamenti dell’organizzatore dipendenti da caso fortuito e forza maggiore.

9)MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10) SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: j)l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; k)il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

l)il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità regionali in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13) REGIME DI RESPONSABILITA’

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

14) LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “2.000 Franchi oro germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ..

15) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 11 e 12), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16) RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, che in questo caso è anche l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Ferma l’obbligatoria copertura assicurativa dell’organizzatore e del venditore per la responsabilità civile verso il consumatore, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 111/95, la copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni prima della partenza, danneggiamento o smarrimento bagagli, spese di rimpatrio in caso di incidente o malattia durante il viaggio, potrà essere invocata dal consumatore solo ove espressamente ricompresa nel prezzo di acquisto del pacchetto o contratta separatamente tramite l’organizzatore o il venditore.

18) FONDO DI GARANZIA

E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell’art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).
addendum

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
di singoli servizi turistici


A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3; art. 5; art.6; art.7; art.8 1° comma; art. 9; art. 11; art. 13; art. 15. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Informativa ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.16 della L.269/98. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Privacy.

Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della Legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni (abrogati dal 1° gennaio 2004 e sostituiti con D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003) e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.








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